LA SUPERFICIE DISPERDENTE

Il concetto di superficie disperdente è fondamentale per capire le prescrizioni della normativa in materia di energia ed efficienza degli edifici.

Un edificio a basso consumo energetico non può che essere un edificio in cui la trasmissione di calore attraverso le pareti, i solai e i serramenti è limitata. Il progetto dell’efficientamento energetico di un edificio esistente deve contemplare la possibilità di ridurre tale trasmissione.

La relazione tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici (ex Legge 10) e l’Attestato di Prestazione Energetica, introdotti dal D.Lgs. 192/2005, prevedono il calcolo della superficie disperdente dell’edificio e l’incidenza su di essa degli interventi di efficientamento.

In base a quanta parte di superficie disperdente è interessata da interventi di isolamento, e se si interviene anche sugli impianti termici o meno, le verifiche di legge da soddisfare cambiano significativamente, e questo può impattare sulle scelte da compiere in fase di progetto. È quindi importante avere chiaro questo concetto per affrontare con consapevolezza un intervento di efficientamento energetico. Vediamolo insieme.

COS’È LA SUPERFICIE DISPERDENTE

Il D.M. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” definisce, all’art.2 comma 2, la superficie disperdente come segue:

“superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”

La definizione è integrata dalla seconda serie delle FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico, del 1° agosto 2016.

La risposta 2.3 a una domanda sulla definizione di “ristrutturazione rilevante” data dal D.Lgs. 28/2011, che fa riferimento a un generico “involucro”, chiarisce ulteriormente:

“Per involucro disperdente si intende la somma delle superfici di separazione tra i volumi climatizzati e l’ambiente esterno (aria esterna, ambienti non climatizzati, terreno, ambienti climatizzati ad una temperatura differente)”

Quindi possiamo assumere che le definizioni “involucro”, “involucro disperdente” e “superficie disperdente” siano equivalenti.

Ancora la seconda serie delle FAQ, con la risposta 2.13, riprendendo la definizione di “ristrutturazione importante” del D.Lgs. 192/2005, evidenzia che l’involucro da considerare è quello “dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono”. Terremo conto di questa precisazione nel seguito.

In altri chiarimenti e decreti si fa spesso riferimento alla superficie disperdente lorda, implicando che il calcolo della superficie andrebbe effettuato sulle superfici esterne delle strutture che la compongono. Tuttavia, né il D.Lgs. 192/2005 né il D.M. “requisiti minimi” sono chiari su questo punto, senonché entrambi fanno riferimento al volume climatizzato come al volume lordo delle parti di edificio climatizzate.

PERCHÉ È IMPORTANTE

Come abbiamo visto nell’articolo sulla relazione ex Legge 10, quando interveniamo per efficientare un edificio dobbiamo soddisfare alcuni requisiti previsti dalla normativa; tali requisiti dipendono dal tipo di intervento.

Secondo il D.Lgs. 192/2005, se si interviene su oltre il 25% della superficie disperdente dell’edificio si rientra nel caso della ristrutturazione importante, altrimenti si parla di riqualificazione energetica.

L’art. 1.4.1 dell’Allegato 1 al D.M. 26/06/2015 specifica, inoltre, la separazione tra ristrutturazione importante di primo livello, quando l’incidenza è su oltre il 50% della superficie dell’involucro e si ristruttura anche l’impianto termico, e secondo livello, nei casi restanti.

Se l’intervento interessa il 25% o meno dell’involucro, vanno rispettati i limiti di trasmittanza per i singoli elementi su cui si interviene, oltre ai limiti del fattore solare per i serramenti vetrati.

Nel caso di ristrutturazione importante, tra i requisiti da soddisfare c’è anche il rispetto del valore massimo del coefficiente medio globale di scambio termico H’T; questa verifica impone di considerare la totalità dell’involucro interessato dall’intervento, e in genere prevede calcoli più onerosi rispetto alla verifica dei singoli limiti di trasmittanza.

Se poi si rientra nel caso di ristrutturazione di primo livello, occorre anche verificare che gli indici di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd e raffrescamento EPC,nd e l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio totale EPgl,tot siano inferiori ai rispettivi valori limite. Questo requisito, e gli altri previsti, sono fondamentalmente gli stessi richiesti per una nuova costruzione, e il loro rispetto non è affatto banale.

 

Superficie disperdente
Un esempio di definizione dell’involucro disperdente (in rosso le superfici disperdenti)

ESEMPI

Vediamo una tipica implicazione di queste prescrizioni normative. Nel caso di una villetta unifamiliare sottoposta a ristrutturazione dell’impianto e coibentazione del tetto disperdente e delle pareti esterne, è molto probabile rientrare nel caso della ristrutturazione di primo livello. In questo caso, il rispetto degli indici di prestazione può implicare dover intervenire anche sul solaio contro terra, o confinante con un seminterrato non climatizzato, con conseguenze su tempi e costi di intervento.

Prendiamo invece il caso di un singolo appartamento in un edificio plurifamiliare, dove si ristruttura l’impianto termico e si isolano, anche dall’interno, le pareti di tamponatura, magari anche cambiando gli infissi. In questo caso, dal momento che l’involucro su cui calcolare la percentuale di intervento è quello dell’intero edificio, quasi sicuramente non arriveremo al 50%: l’intervento è quindi una ristrutturazione di secondo livello o, se restiamo sotto il 25%, una riqualificazione energetica.

CONCLUSIONI

Come abbiamo visto, anche una cosa apparentemente semplice come il calcolo del “confine” di un edificio ha implicazioni importanti sulle scelte progettuali da fare quando si affronta un intervento di efficientamento energetico.

La relazione tecnica ex Legge 10 sul contenimento dei consumi energetici deve attestare il rispetto dei requisiti di normativa, che cambiano in base alla classificazione dell’intervento e quindi in base alla superficie disperdente su cui si interviene. È quindi evidente che questo aspetto va tenuto in grande considerazione in fase di progetto.

L’equilibrio tra le esigenze del cliente che vuole ridurre i consumi del proprio immobile e le prescrizioni normative entra pesantemente in gioco quando si affronta l’analisi energetica preliminare che costituisce la base imprescindibile di un efficientamento efficace e lungimirante. Non analizzare anche gli aspetti che riteniamo più banali in fase di progetto può rivelarsi un errore che cosa tempo e denaro. Se vuoi rendere il tuo edificio efficiente in modo intelligente, la prima cosa da fare è prenotare ora il primo sopralluogo per l’analisi energetica. A presto!

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