La Legge Regionale 1/2015 e il Regolamento Regionale 2/2015 richiedono il progetto acustico per nuove costruzioni, ristrutturazioni urbanistiche e interventi di demolizione e ricostruzione. Ma cos’è il progetto acustico?
Le norme che abbiamo citato chiamano “progetto acustico” gli elaborati necessari a illustrare i calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi. I requisiti sono definiti dal D.P.C.M. 05/12/1997, la base della normativa italiana sull’acustica edilizia.
I requisiti acustici individuano delle prestazioni minime di isolamento dai rumori provenienti dall’esterno e dai locali confinanti: il progetto acustico è quindi a tutela dell’ambiente interno, che dev’essere correttamente protetto dal rumore esterno. Non va quindi confuso con la valutazione di impatto acustico, richiesta per l’autorizzazione a realizzare alcuni tipi di infrastrutture, edifici o attività.
In questo articolo vediamo cosa c’è nel progetto acustico, chi lo elabora, quando serve. Iniziamo.
I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
Il progetto acustico deve prevedere il rispetto delle prestazioni acustiche definite dal D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Il decreto impone che le strutture che compongono l’edificio siano caratterizzate da parametri che ne descrivono l’isolamento acustico, in linea con i valori limite definiti in base alla destinazione d’uso.
Il valore R’w è l’indice del Potere Fonoisolante Apparente, e indica l’abbattimento acustico di una parete o un solaio che divide un’unità immobiliare da quelle confinanti. Il suo calcolo tiene conto non solo della trasmissione diretta, ma anche delle trasmissioni laterali attraverso le strutture adiacenti: il suono, infatti, si propaga attraverso numerosi possibili percorsi, e la presenza di un percorso preferenziale (il cosiddetto ponte acustico) riduce molto la prestazione della partizione.
L’indice D2m,nT,w quantifica l’Isolamento Acustico di Facciata. Indica l’abbattimento dei rumori provenienti dall’esterno, come il traffico veicolare. È influenzato dalle caratteristiche dell’ambiente interno, e dipende molto dagli elementi più deboli della facciata, come finestre, porte, cassonetti delle tapparelle e prese d’aria.
Il valore L’nw è l’Indice di Livello di Rumore di Calpestio. Quantifica il rumore da impatto (es. passi, caduta oggetti) trasmesso attraverso i solai. Si misura in opera utilizzando una macchina normalizzata a martelli che percuote il pavimento. L’indice esprime il rumore che “passa” attraverso il solaio, pertanto un valore più basso indica una migliore prestazione di isolamento.
Infine, la norma prevede dei livelli massimi per i rumori da impianti a funzionamento continuo LA,eq (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) e a funzionamento discontinuo LA,S,max (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria). Il loro rispetto implica particolare attenzione ai dettagli nella posa in opera di apparecchiature e tubazioni, in particolare nei punti di contatto con le strutture dell’edificio.
È importante notare che il Decreto impone il rispetto dei limiti in opera: indipendentemente dalle previsioni di progetto, l’edificio deve presentare prestazioni adeguate in occasione delle misurazioni regolamentate dalle norme tecniche, una volta realizzato.

IL QUADRO NORMATIVO
La Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, cosiddetta “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, come si legge nel primo comma dell’articolo 1, “stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico”. A distanza di trent’anni, questo testo è ancora il principale riferimento normativo in materia.
La lettera e del primo comma dell’art. 3 demanda a un successivo decreto attuativo la determinazione “dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore”. Si tratta del D.P.C.M. 05/12/1997, che introduce i requisiti che abbiamo visto.
Il Decreto “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) del 23/06/2022 stabilisce, tra le altre cose, una classificazione acustica minima, calcolata con la norma tecnica UNI 11367, che gli edifici pubblici sono obbligati a rispettare. L’edificio deve presentare dei valori medi dei singoli requisiti acustici dei suoi componenti, da confrontare con i valori massimi o minimi propri di ciascuna classe acustica. La classificazione va da I a IV; edifici con prestazioni inferiori a quelle richieste per la classe IV sono definiti non classificabili.
La Legge quadro introduce, inoltre, la figura del tecnico competente in acustica, come “figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo”. I tecnici competenti in acustica sono iscritti all’elenco nazionale ENTECA istituito dal D.Lgs. 42/2017.
In Umbria, l’art. 196 della Legge Regionale n. 1/2015 recita:
“I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica […] nonché quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio devono essere corredati del progetto acustico.”
Inoltre, l’art. 128 del Regolamento Regionale 2/2015 approfondisce:
“1. I progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 196 del TU devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e dai regolamenti comunali.
- Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da tecnici competenti in acustica ambientale, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il titolo abilitativo. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997.
- All’ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini dell’agibilità dell’edificio. Il comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell’ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.”
QUANDO SERVE IL PROGETTO ACUSTICO?
A livello nazionale, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito con una circolare del 9 marzo 1999 che il rispetto dei requisiti acustici passivi è sicuramente obbligatorio per edifici per i quali debba essere rilasciata una concessione edilizia dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 5/12/1997 (il 20 febbraio 1998).
A livello regionale, l’applicabilità dei requisiti agli interventi edilizi che non siano di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e demolizione e ricostruzione è sempre stata oggetto di dibattito e di interpretazioni e chiarimenti ministeriali. È possibile che il Regolamento Edilizio del Comune dove viene effettuato l’intervento fornisca ulteriori prescrizioni.
PROGETTO E REALTÀ
Se è vero per qualsiasi aspetto dell’edilizia che la posa in opera a regola d’arte è fondamentale per le prestazioni che un edificio deve fornire, nel campo dell’acustica questo aspetto è ancora più importante. Un dettaglio non curato può abbattere significativamente, fino a impedire il rispetto delle prescrizioni normative, anche le prestazioni delle pareti o dei solai più performanti. Particolare attenzione va posta ai giunti tra pareti e tra pareti e solai, ai fori e a qualsiasi discontinuità nell’elemento edilizio.
Peraltro, il D.P.C.M. 5/12/1997 impone il rispetto dei requisiti in opera, pertanto è inutile aver predisposto un progetto acustico se a edificio ultimato le caratteristiche di isolamento previste non sono verificate. La verifica in opera del rispetto dei requisiti acustici necessita di misurazioni da parte di un tecnico abilitato, regolamentate da specifiche norme tecniche e facendo uso di strumentazione professionale soggetta a controlli di laboratorio periodici.
A lavori ultimati, il Comune ha facoltà di controllare le prestazioni dichiarate nel progetto acustico in fase di richiesta del titolo autorizzativo.

UN ESEMPIO
Vediamo l’esempio di un piccolo casolare rurale nel Comune di Perugia, soggetto a demolizione e ricostruzione.
Si tratta di un edificio a piano singolo di circa 70 m2, in muratura, con tetto a capanna. La destinazione d’uso è residenziale monofamiliare: la normativa prescrive il rispetto dei requisiti di isolamento di facciata e di livello di rumore massimo per gli impianti.
Il progetto acustico include il calcolo delle prestazioni fonoisolanti delle pareti perimetrali, dei serramenti (porta di ingresso e finestre) e della copertura; laddove siano disponibili prove di laboratorio del potere fonoisolante delle strutture si usano quelle, altrimenti le prestazioni vengono stimate con modelli matematici di riconosciuta validità.
Occorre valutare la trasmissione laterale del suono, influenzata dalle caratteristiche dei giunti tra le pareti, e tutti gli elementi puntuali (prese d’aria o altro) che influiscono sulla prestazione acustica degli elementi edilizi. Per quanto riguarda gli impianti a funzionamento continuo e discontinuo, sono previste specifiche prescrizioni per la posa in opera volte a minimizzare le vibrazioni e la loro trasmissione alle strutture.
L’utilizzo di materiali di adeguate prestazioni, lo studio dei dettagli costruttivi e la corretta posa in opera consentono il rispetto dei requisiti acustici passivi come richiesto dalla normativa.
CONCLUSIONI
Il progetto acustico degli edifici non è solo un obbligo di legge per nuove costruzioni e molti casi di ristrutturazione: è anche e soprattutto un prezioso strumento di controllo della qualità abitativa negli ambienti che saranno realizzati o modificati. L’attenzione ai particolari e lo studio delle caratteristiche dell’edificio, richiesti da un buon progetto dei requisiti acustici passivi e fondamentali per il raggiungimento delle prestazioni acustiche richieste, guidano le imprese costruttrici e gli installatori alla realizzazione di un edificio performante e confortevole.
Pur muovendosi in un quadro legislativo datato e non sempre chiaro, quindi, la progettazione acustica è senz’altro un valore aggiunto al progetto della ristrutturazione o nuova costruzione di un immobile di qualità: un’accortezza in più in fase di progetto, come sempre in edilizia, può evitare danni, disagi e spese per risolvere un problema imprevisto a lavori terminati.
Per questo la corretta valutazione degli aspetti acustici di un intervento edilizio rientra a pieno titolo nell’analisi energetica dell’edificio, uno studio completo per individuare con sicurezza ed efficacia le migliori soluzioni per l’efficientamento energetico del tuo edificio, senza lasciare nulla al caso.
Se vuoi approfondire l’argomento, richiedere la nostra consulenza per l’acustica del tuo immobile, o per qualsiasi dubbio in merito, siamo a tua disposizione: contattaci ora. A presto.
