La chiamiamo ancora “Legge 10”, perché “relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici”, come la chiama il D.Lgs. 192/2005, suona pesante. Il Decreto 192 l’ha “ereditata”, appunto, dalla Legge 10/91, che l’ha introdotta nel panorama normativo. Ma cos’è?
È una relazione con cui si attesta la rispondenza del progetto del sistema edificio-impianto alle norme sulla prestazione energetica degli edifici. Le verifiche da fare per comprovare tale rispondenza sono molte e cambiano a seconda del tipo di intervento, dalla costruzione di un nuovo edificio alla coibentazione anche di una sola parete, e del tipo di edificio. Parliamone.
QUANDO SERVE
In tutti i casi in cui si intervenga sulla prestazione energetica di un edificio, ad esempio isolando una parete o un solaio, installando un cappotto termico, ristrutturando l’impianto di riscaldamento. Ci sono delle eccezioni, come vedremo tra poco: ma in generale, la Legge 10 va prodotta prima dell’inizio dei lavori. In Umbria, la Legge Regionale n. 1/2015 ne prescrive l’obbligatorietà “ai fini dell’agibilità dell’immobile” (art. 114).
La Relazione va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUAPE in Umbria) del Comune competente. La maggior parte dei Comuni dispone di una procedura telematica per l’inoltro della documentazione, contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori oppure a parte.
Affinché la dichiarazione di fine lavori sia valida, inoltre, il direttore dei lavori deve asseverare la conformità di quanto realizzato a ciò che viene dichiarato nella Relazione, nonché presentare l’Attestato di Qualificazione Energetica.
QUANDO NON SERVE
Il D.Lgs. 192/2005 non si applica (art. 3) a una serie di edifici tra cui:
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze di processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- edifici inagibili o collabenti;
- edifici non compresi nella classificazione dell’art. 3 del D.P.R. 412/93, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede sistemi di climatizzazione;
- edifici di culto.
La Relazione ex Legge 10 non è dovuta, inoltre:
- per edifici che costituiscono bene paesaggistico;
- per edifici di superficie inferiore a 50 m2 (con esclusione delle porzioni adibite a uffici o assimilabili);
- in caso di interventi su finiture termicamente ininfluenti;
- per il rifacimento di porzioni di intonaco su superfici inferiori al 10% della superficie disperdente;
- per la sostituzione di generatori di potenza inferiore a 50 kW, se funzionano con lo stesso combustibile;
- per l’installazione di pompe di calore di potenza termica inferiore o uguale a 15 kW;
- sostituzione dei soli serramenti: in questo caso la Relazione può essere sostituita da una dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE sui nuovi serramenti, con indicazione della trasmittanza termica, della permeabilità all’aria e il valore del fattore di trasmissione solare totale.
COSA C’È DENTRO
Il D.M. 26/06/2015, cosiddetto “requisiti minimi”, recentemente aggiornato dal D.M. 28/10/2025, riporta i modelli di Relazione tecnica ex Legge 10 da usare per i diversi tipi di intervento e indica quali verifiche vanno eseguite e riportate nella relazione. Come accennato, a diverse tipologie di intervento e di edificio corrispondono diverse verifiche.
In ogni caso, sono previsti una serie di allegati obbligatori quali schede tecniche dei componenti opachi e vetrati, elaborati grafici quali piante, prospetti e sezioni con indicazione d’uso dei locali e dell’orientamento, schemi degli impianti.
La casistica è molto vasta, quindi in questo articolo ci limitiamo a fare qualche esempio.
ESEMPIO 1. NUOVA COSTRUZIONE
Prendiamo il caso di un edificio residenziale autorizzato con Permesso di Costruire successivo all’ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.M. “requisiti minimi”). Questo immobile dovrà rispettare una serie di condizioni:
- Gli indici di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd e raffrescamento EPC,nd e l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio totale EPgl,tot devono essere inferiori ai rispettivi valori limite, calcolati con l’edificio di riferimento;
- Il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione H’T dev’essere inferiore al valore limite;
- La trasmittanza dei divisori tra edifici o unità immobiliari, e delle pareti esterne degli spazi non climatizzati, dev’essere inferiore al valore limte;
- Assenza del rischio di muffe e condense interstiziali;
- L’inerzia dell’involucro opaco, espressa con la massa superficiale MS e la trasmittanza periodica YIE, sia sufficiente; questo indicatore ha a che fare con la qualità dell’involucro nel periodo estivo, e la verifica non è dovuta nelle zone più fredde;
- L’area solare equivalente estiva in rapporto alla superficie utile dell’edificio dev’essere inferiore al valore limite;
- Il rispetto degli obblighi di integrazioni delle fonti rinnovabili termiche ed elettriche, imposti dai D.Lgs. 28/2011 o dal D.Lgs. 199/2021, recentemente aggiornati dal D.Lgs. 5/2026;
- Le efficienze medie stagionali degli impianti di riscaldamento (ηH), produzione ACS (ηW) e raffrescamento (ηC) devono essere superiori ai rispettivi valori limite, calcolati con l’edificio di riferimento;
- Il rispetto degli obblighi per la termoregolazione;
- Il rispetto degli obblighi per la contabilizzazione del calore;
- Il rispetto degli obblighi per il trattamento e la contabilizzazione dell’acqua di impianto e dell’acqua sanitaria.
Inoltre, la relazione riporterà le valutazioni del progettista sull’utilizzo dei sistemi schermanti delle superfici vetrate e di materiali ed elevata riflettanza e/o tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture.
Se sono presenti impianti a biomassa, di microcogenerazione, ascensori e scale mobili si applicano specifici requisiti minimi di efficienza. Se sono presenti, o previste, reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, va valutata la fattibilità tecnico-economica dell’allaccio a tali reti, e in tal caso il collegamento va predisposto.
Nel caso di un nuovo edificio non residenziale, è obbligatorio anche un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS) corrispondente alla Classe B.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli ampliamenti con nuovo impianto sono di fatto assimilati a una nuova costruzione; nel solo caso degli ampliamenti, non è dovuto il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.
ESEMPIO 2. RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO
Questa casistica si ha quando si interviene su oltre il 50% della superficie disperdente e si effettua la ristrutturazione dell’impianto termico. La ristrutturazione dell’impianto termico si ha quando si interviene sia sulla generazione che sulla distribuzione ed emissione del calore: sostituire una caldaia senza intervenire sulle tubazioni o sui radiatori non è ristrutturazione; spostare dei radiatori senza sostituire la caldaia non è ristrutturazione; sostituire la caldaia e, contestualmente, modificare tubazioni e radiatori è ristrutturazione di impianto.
In questo caso, le verifiche sono le stesse che abbiamo visto nel caso di nuova costruzione. Nel procedere a una ristrutturazione, quindi, è molto importante valutare su quale porzione di fabbricato intervenire, se è prevista anche una ristrutturazione di impianto, dal momento che la norma può essere significativamente più stringente (e potrebbe di conseguenza rendere più oneroso il rispetto dei limiti) rispetto al caso di ristrutturazione di secondo livello, come stiamo per vedere nel prossimo esempio.
ESEMPIO 3. RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO
Rientriamo in questa casistica quando l’intervento interessa più di un quarto della superficie disperdente dell’edificio.
In questo esempio consideriamo un condominio residenziale dove si installa un cappotto termico e si isola il sottotetto, senza intervenire sugli impianti. L’intervento interessa più del 50% della superficie disperdente, ma come abbiamo visto sopra, senza ristrutturazione di impianto non c’è ristrutturazione di primo livello. Le verifiche che saranno riportate nella Legge 10 sono le seguenti:
- Il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione H’T dev’essere inferiore al valore limite;
- Le trasmittanze delle pareti, dei solai e dei serramenti devono essere inferiori ai rispettivi valori limite (i valori sono riportati nell’Appendice B del D.M. “requisiti minimi”);
- Assenza del rischio di muffe e condense interstiziali;
- Il fattore di trasmissione solare ggl+sh delle chiusure tecniche trasparenti con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, dev’essere inferiore al valore limite; il calcolo del parametro tiene conto anche delle schermature che interessano il serramento.
Inoltre, la relazione riporterà le valutazioni del progettista sull’utilizzo di materiali ed elevata riflettanza e/o tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture (se interessate dall’intervento).
Se l’edificio è sottoposto a ristrutturazione rilevante (cioè ha superficie utile maggiore di 1000 m2 ed è soggetto a ristrutturazione integrale dell’involucro), deve anche rispettare gli obblighi di integrazioni delle fonti rinnovabili.

ESEMPIO 4. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’INVOLUCRO
In una palazzina residenziale il proprietario di un appartamento decide di procedere a una ristrutturazione isolando, magari dall’interno, le due pareti di tamponatura, sostituendo anche gli infissi. In questo caso, l’intervento riguarda solo l’involucro, per una porzione inferiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio. Siamo in presenza di una riqualificazione energetica.
La Relazione ex Legge 10 attesterà il rispetto delle seguenti condizioni:
- Le trasmittanze delle pareti, dei solai e dei serramenti devono essere inferiori ai rispettivi valori limite; dal momento che le pareti sono isolate dall’interno, i relativi limiti dell’Appendice B del D.M. “requisiti minimi” sono aumentati del 30% (punto 1.4.3 dell’Allegato 1 del Decreto);
- Assenza del rischio di muffe e condense interstiziali; in questo caso andrà verificato anche il ponte termico tra parete e serramento;
- Il fattore di trasmissione solare ggl+sh delle chiusure tecniche trasparenti con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, dev’essere inferiore al valore limite; il calcolo del parametro tiene conto anche delle schermature che interessano il serramento.
ESEMPIO 5. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO
Nell’appartamento dell’esempio 4 si decide anche di rifare l’impianto, installando una pompa di calore al posto della vecchia caldaia e passando dai radiatori ai fan coil, per sfruttare il nuovo generatore anche per il raffrescamento.
Le verifiche da aggiungere a quelle già viste sono queste:
- Le efficienze medie stagionali degli impianti di riscaldamento (ηH), produzione ACS (ηW) e raffrescamento (ηC) devono essere superiori ai rispettivi valori limite, calcolati con l’edificio di riferimento;
- Il rispetto degli obblighi per la termoregolazione;
- Il rispetto degli obblighi per il trattamento dell’acqua di impianto e dell’acqua sanitaria.
Se ad essere ristrutturato o installato ex novo è un impianto di potenza maggiore di 100 kW, occorre anche realizzare una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto, per confrontare diverse soluzioni e motivare la scelta dell’intervento. Questo obbligo sussiste anche se da un impianto centralizzato in condominio si distacca un solo utente.
LA LEGGE 10 IN UMBRIA
Come accennato, la Legge Regionale 1/2015 prescrive, all’art. 114, che la Relazione Tecnica ex Legge 10 sia presentata al Comune “ai fini dell’agibilità dell’immobile”. Il procedimento per l’agibilità impone anche all’installatore dell’impianto la dichiarazione della conformità alla Legge 10/91, oltre che alle altre normative applicabili. L’art. 118 impone il rispetto della normativa in materia di efficienza energetica anche in caso di interventi non soggetti a titolo abilitativo (edilizia libera). L’art. 156 ricorda che, in caso di cambio di destinazione d’uso di locali esistenti quali sottotetti e seminterrati, vanno previste le idonee soluzioni di isolamento termico; ai fini della Relazione ex Legge 10, le verifiche cambiano, come abbiamo visto, in base alle caratteristiche degli interventi da realizzare.
L’art. 34 del Regolamento Regionale 2/2015 ribadisce i casi in cui si applica l’obbligatorietà dell’installazione di impianti a fonti rinnovabili secondo il D.Lgs. 199/2021.
CONCLUSIONI
Abbiamo appena grattato la superficie del mondo tecnico-giuridico sull’energia in edilizia. Eppure, questo articolo è pieno di termini tecnici e definizioni complicate. Questo dovrebbe rivelarci una volta di più che il progetto dell’efficienza energetica non si improvvisa: sono necessarie competenze vaste e approfondite, che vanno sfruttate ben prima di avviare il cantiere.
Senza un progetto ragionato, che tenga conto della complessa normativa in materia, è molto facile fare danni. Si rischia di dover stravolgere un progetto iniziale non adeguato, con aumento dei tempi, dei costi, dei rischi, solo per evitare problemi (e possibili sanzioni) che non avremmo avuto partendo col piede giusto.
E tutto ciò senza considerare che anche un progetto del tutto conforme alla normativa può non essere la soluzione migliore per il tuo edificio. A volte un’idea di efficientamento frettolosa, magari basata su articoli e pubblicità trovati per caso, senza tenere conto delle specificità dell’immobile e delle esigenze degli utenti, può portare a interventi non ottimali. Così ci troviamo ad aver speso tempo e soldi per non avere il massimo comfort e il massimo risparmio possibili.
La soluzione è partire da subito con un’analisi energetica approfondita, che dalla conoscenza dell’edificio e di chi ci abita ci permetta di confrontare diverse possibilità per arrivare al massimo risultato con le risorse che abbiamo a disposizione. Se sei pronto a scoprire come sarà la versione più efficiente e confortevole del tuo edificio, richiedi subito la nostra consulenza.
Se invece vuoi più informazioni sugli adempimenti necessari per la tua ristrutturazione, vuoi richiedere i nostri servizi per la redazione di una Legge 10, o se hai qualsiasi dubbio in merito, non esitare a contattarci. A presto!

