Il D.M. “requisiti minimi” del 26/06/2015, che regolamenta le prestazioni energetiche degli edifici nuovi e ristrutturati, ha subito profonde modifiche dall’entrata in vigore, il 3 giugno 2026, del D.M. 28/10/2025.
Questo decreto recepisce la Direttiva Europea EPBD III, e introduce nuovi adempimenti e nuovi metodi di calcolo, che gli addetti ai lavori devono conoscere per gestire qualsiasi intervento edilizio. Parliamone.
NUOVI REQUISITI MINIMI E PONTI TERMICI
La modifica tecnicamente più rilevante riguarda i ponti termici.
Innanzitutto, il D.M. 28/10/2025 cambia la definizione di ponte termico nell’Allegato A al D.Lgs. 192/2005, tra l’altro richiamando esplicitamente la norma UNI EN ISO 10211. Ma soprattutto, con il nuovo decreto, l’edificio di riferimento (il modello teorico usato per le verifiche di legge) include valori di trasmittanza lineica tabellati in funzione della tipologia di ponte termico, della zona climatica e della stratigrafia delle pareti.
LE VERIFICHE SULL’INVOLUCRO EDILIZIO
Il nuovo decreto specifica un importante aspetto circa i calcoli e le verifiche sull’involucro: vanno considerate le misure e le superfici esterne lorde. Finora, se non espressamente richiesto dalle normative regionali, i calcoli potevano essere effettuati sia sulle superfici esterne che su quelle interne, fatta salva naturalmente la coerenza della scelta all’interno del progetto.
Una importante e attesa novità riguarda l’eliminazione della verifica del coefficiente globale di scambio termico H’T, dalle prescrizioni per le ristrutturazioni importanti di secondo livello. Questa verifica risultava particolarmente problematica per gli edifici con grandi superfici vetrate.
EDIFICI E VEICOLI ELETTRICI
Il D.M. 28/10/2025 dedica un nuovo, intero capitolo all’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante, dotati di posti auto.
I nuovi requisiti minimi si differenziano in base alla destinazione d’uso (residenziale/non residenziale), alla tipologia di intervento e al numero di posti auto. Le prescrizioni riguardano il numero minimo e la potenza dei punti di ricarica, nonché le canalizzazioni da predisporre.

AUTOMAZIONE E RINNOVABILI
Gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW devono dotarsi di sistemi di automazione e regolazione (BACS) di efficienza almeno pari alla Classe B secondo la norma UNI EN ISO 52120-1, qualunque sia l’intervento a cui sono sottoposti (anche per “semplici” riqualificazioni energetiche). Quest’obbligo sussiste a condizione che l’installazione di questi sistemi sia tecnicamente realizzabile e consenta un tempo di ritorno inferiore a sei anni.
Infine, ricordiamo le ulteriori nuove prescrizioni introdotte dal D.Lgs. 5/2026, che recepisce la Direttiva c.d. RED III e si riferisce in particolare all’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in vigore dal 3 agosto 2026.
Questo Decreto, modificando il D.Lgs. 199/2021, prescrive che, anche in caso di ristrutturazione importante di secondo livello o ristrutturazione dell’impianto, i consumi previsti per la climatizzazione invernale ed estiva siano coperti almeno al 15% da fonti rinnovabili. Inoltre, anche in questi casi va prevista una potenza minima di produzione elettrica da fonti rinnovabili; prima dell’entrata in vigore delle nuove modifiche, l’obbligo riguardava i soli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante.
CONCLUSIONI
In questo articolo abbiamo accennato ad alcune delle maggiori novità introdotte dal nuovo Decreto “requisiti minimi” in vigore dal giugno 2026, che recepisce la Direttiva Europea EPBD III, e dal D.Lgs. 5/2026, che recepisce la Direttiva RED III.
Questi decreti impattano profondamente sul calcolo dei requisiti di legge in materia di efficienza energetica e certificazione energetica degli edifici.
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