Se hai un impianto termico e non hai un libretto di impianto, hai un problema.
L’inizio di questo articolo è un po’ brusco, ma riassume lo stato della normativa in materia di regolarità degli impianti. Non è raro vedere un impianto di climatizzazione sprovvisto del libretto che sarebbe obbligatorio; in molti casi, gli stessi operatori del settore non hanno ben chiaro (complice un quadro normativo “all’italiana”) quando e come questo documento va compilato. A maggior ragione, i proprietari degli impianti spesso non conoscono i propri obblighi in merito e le possibili conseguenze.
Proviamo a chiarirci le idee.
COS’È IL LIBRETTO DI IMPIANTO
Il comma 5 dell’articolo 7 del D.P.R. 74/2013 recita:
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
Il comma successivo demanda a un decreto attuativo la definizione della modulistica per i libretti di impianto: il decreto in questione è il D.M. 10/02/2014.
Il libretto è costituito da una serie di schede che riportano le informazioni fondamentali sulle caratteristiche dell’impianto: i sistemi di generazione, distribuzione, emissione, controllo e contabilizzazione; i soggetti responsabili dell’impianto; la registrazione dei controlli e dei relativi risultati.
Il libretto è redatto e aggiornato all’installazione e a ogni successiva modifica, nonché a ogni controllo periodico dell’impianto. Le modalità e la frequenza dei controlli dipendono dal tipo di impianto. I controlli e la manutenzione degli impianti devono essere effettuati da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008; l’installatore è tenuto a comunicare esplicitamente all’utente quali operazioni di manutenzione e controllo vadano effettuate, e quando.
IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
Di chi è la responsabilità della redazione e dell’aggiornamento del libretto di impianto? Il D.P.R. 74 definisce a proposito la figura del responsabile dell’impianto, che risponde dell’”esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge” (art. 6 comma 1). Si può delegare questa responsabilità? In generale sì, con la nomina di un “terzo responsabile”, ma non sempre.
In particolare, il terzo responsabile non si può nominare “nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato”. In una casa con un proprio generatore (che sia una caldaia a gas o a biomassa o una pompa di calore) installato all’interno, o comunque in un locale non dedicato, il soggetto responsabile è, in generale, chi ci abita.
I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Il D.P.R. 74/2013 introduce anche i controlli di efficienza energetica, e il D.M. 10/02/2014 fornisce i modelli per i rapporti che vanno compilati in occasione di tali controlli. Una copia dei rapporti va lasciata al responsabile dell’impianto, che la allega al libretto; un’altra copia è inviata al servizio appositamente costituito dalla Regione competente.
In Umbria, dal 1° agosto 2016, l’ufficio che si occupa di censire gli impianti termici e raccogliere le relative comunicazioni è il Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). In occasione del controllo di efficienza, va corrisposto il cosiddetto “bollino” all’ufficio. La frequenza con cui i controlli vanno effettuati è definita dall’Allegato A del D.P.R. 74.
Gli impianti per la climatizzazione invernale di potenza pari o inferiore a 10 kW, ed estiva di potenza pari o inferiore a 12 kW, non sono soggetti al controllo periodico di efficienza energetica, né alle ispezioni da parte degli organi competenti di cui all’art. 9 del D.P.R. 74. Questo fatto porta frequentemente all’equivoco di considerare non obbligatorio, per questi impianti, anche il libretto di impianto; si tratta, appunto, di un equivoco, che può anche essere pericoloso, come stiamo per vedere.

QUANDO È OBBLIGATORIO
A parte alcune rare eccezioni che vedremo tra poco, il libretto di impianto va sempre compilato quando siamo in presenza di un impianto termico. La definizione di impianto termico è stata oggetto di modifiche legislative che possono aver contribuito alla confusione sul tema.
LA DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO
La definizione di impianto termico per la legislazione vigente è la seguente (D.Lgs. 192/2005, art. 2 comma 1 l-tricies):
“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Notiamo subito che non ci sono riferimenti a potenze minime o altre limitazioni. L’unica esclusione riguarda gli scaldacqua che servono una sola unità immobiliare residenziale. A questa definizione si riferisce il D.P.R. 74/2013: ne consegue che tutti i sistemi in essa compresi devono essere dotati di libretto di impianto.
Questa definizione è stata introdotta nel D.Lgs. 192/2005 dal D.L. 63/2013, e in origine escludeva anche “stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante”, a meno che la somma delle loro potenze non fosse superiore a 5 kW (se fissi). Il D.Lgs 48/2020 ha poi rimosso questa esclusione, portando alla definizione riportata sopra.
APE E LIBRETTO DI IMPIANTO
Il libretto di impianto va allegato all’Attestato di Prestazione Energetica, quando viene emesso. È importante notare che l’assenza del libretto costituisce una violazione degli obblighi di conduzione degli impianti, implicando la scadenza dell’APE il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione.
Questo non è comunque l’unico rischio che deriva da questa assenza. Parliamo di sanzioni.
LE SANZIONI
L’articolo 11 del D.P.R. 74/2013 fa diretto riferimento ai commi 5 e 6 dell’art. 15 del D.Lgs. 192/2005 in materia di sanzioni per il responsabile e i tecnici incaricati di controllo e manutenzione dell’impianto. Riportiamo di seguito quanto previsto dal decreto:
“5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione […] è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico […] è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.”

QUANDO NON È OBBLIGATORIO
Secondo le FAQ del Comitato Termotecnico Italiano, sono escluse dall’obbligo del libretto di impianto:
- Le unità immobiliari riscaldate esclusivamente con stufe, caminetti o apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante se la potenza termica del focolare complessiva non supera i 5 kW, e in assenza di altri impianti o apparecchi di condizionamento di qualsiasi potenza;
- Le unità immobiliari riscaldate e/o raffrescate con apparecchi mobili;
- Le unità immobiliari o parti di esse destinate ad ospitare macchine, sostanze, derrate alimentari, piante, animali che necessitano di temperature controllate, con presenza solo temporanea di operatori;
- Le singole unità immobiliari ad uso abitativo o assimilate, riscaldate e/o raffrescate da impianti centralizzati, in cui siano presenti solo apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria (scaldacqua, scaldabagni, boiler) ed eventuali pannelli solari termici ad essi collegati.
Va notato che ad oggi (febbraio 2026) le FAQ risultano aggiornate al 29/07/2015, per cui non tengono conto delle ultime modifiche alla definizione di impianto termico del D.Lgs. 48/2020: la prima voce dell’elenco sopra riportato sarebbe quindi da eliminare.
In tutti gli altri casi, il libretto di impianto è obbligatorio.
ESEMPI
Partiamo da un caso molto comune. Un negozio è riscaldato e raffrescato da un climatizzatore a pompa di calore aria/aria a espansione diretta, cioè il classico split, e c’è uno scaldacqua elettrico in bagno. Il climatizzatore ha una potenza di 12000 BTU, cioè circa 3,5 kW. È molto probabile che questa unità immobiliare sia sprovvista di libretto di impianto, ma è un errore.
Trattandosi di un apparecchio fisso, data la definizione di impianto termico introdotta dal D.Lgs. 48/2020, il libretto va compilato indipendentemente dalla potenza; inoltre, dal momento che l’immobile non è a uso residenziale, in esso va riportato anche lo scaldacqua.
Come non vale più il limite di 5 kW di potenza per l’obbligo del libretto, a maggior ragione non vale il limite di 12 kW a partire da cui è obbligatorio il controllo di efficienza energetica per impianti di raffrescamento, ma che non ha mai avuto a che fare con il libretto di impianto.
Un appartamento in condominio servito da un impianto di riscaldamento centralizzato, privo di climatizzatore e provvisto di uno scaldacqua autonomo, anche a gas o a pompa di calore, non è soggetto all’obbligo di dotazione del libretto.
Altri esempi si possono trovare nelle già citate FAQ del CTI, tenendo conto che sono aggiornate al 2015.
CONCLUSIONI
Il libretto di impianto per la climatizzazione, introdotto dal D.P.R. 74/2013, fa parte degli adempimenti obbligatori per la conduzione degli impianti termici in Italia. È obbligatorio per tutti gli impianti termici, come definiti dal D.Lgs. 192/2005. In violazione di tale obbligo, sono previste sanzioni per il responsabile dell’impianto, che in un’abitazione è tipicamente l’occupante, che sia proprietario o affittuario o ad altro titolo.
Nella definizione di impianto termico, dopo il D.Lgs. 48/2020, rientrano i climatizzatori fissi di qualsiasi potenza.
Il libretto di impianto va allegato all’Attestato di Prestazione Energetica, al momento della sua emissione. Se assente, implica la scadenza dell’APE il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione, anziché dopo 10 anni; inoltre, dal momento che l’APE riporta le informazioni sull’impianto termico dell’immobile, un libretto non presente laddove fosse obbligatorio rappresenta un’incoerenza non da poco.
Nel libretto vanno riportate le informazioni fondamentali circa l’impianto, vanno annotati i controlli periodici e ad esso vanno allegate le copie dei rapporti dei controlli di efficienza. Un libretto di impianto ben tenuto e aggiornato è quindi una preziosa fonte di informazioni per il manutentore e per un eventuale acquirente dell’immobile.
Il nostro studio opera in Umbria e nelle regioni limitrofe. Se hai un’immobile in zona e hai dubbi circa la regolarità del tuo impianto, siamo a tua completa disposizione per chiarirli: contattaci! Alla prossima.
